CONTAMINAVA
CON PESTICIDI IL TERRENO DEL VICINO, CONDANNATO
di
Redazione
Il
Tribunale di Pistoia con sentenza del 26 agosto 2014 ha ordinato ad un
viticoltore di Quarrata, in provincia di Pistoia, di eseguire i trattamenti
antiparassitari con modalità che potessero contenere le immissioni di sostanze
nocive nella proprietà del vicino (lenta velocità del mezzo di distribuzione,
bassa pressione, orientamento dei bocchettoni di irrorazione in direzione
opposta al confinante). Per la prima volta il giudice, riconoscendo
l'applicabilità dell'articolo 844 del codice civile, ha dichiarato
l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino
ordinando quindi al produttore di trattare il proprio vigneto con accorgimenti
che riducano gli impatti derivanti dall'uso di fitosanitari.
Tutto
è partito da un residente di Quarrata che si è ritenuto danneggiato dalla
quantità di diserbanti e/o pesticidi che si depositavano nei suoi terreni,
diffondendosi anche all'interno della propria abitazione. Ciò lo aveva portato
ad interrompere la coltivazione dell'orto e a tenere chiuse le finestre di casa.
Aveva anche fatto analizzare un campione di insalata prelevata dal proprio orto
trovando la presenza di rame in concentrazione significativa, mentre rame e
pesticidi erano stati rinvenuti in un campione di erba prelevato nella zona di
confine. Si è quindi rivolto al Tribunale di Pistoia per chiedere di individuare
la responsabilità del proprietario del vigneto; il risarcimento dei danni;
l'immediata cessazione delle immissioni.
Il
giudice ha disposto accertamenti tecnici e il consulente ha concluso che risulta
impossibile individuare una modalità di irrogazione tale da escludere del tutto
il rischio di effetto deriva, però ha indicato una serie di accorgimenti che lo
possono ridurre notevolmente. Questi accorgimenti sono gli stessi assunti nella
sentenza giudiziaria di Pistoia. Pertanto il consulente ha stabilito che i
trattamenti antiparassitari eseguiti dal viticoltore hanno effettivamente
provocato l'immissione delle sostanze nella proprietà confinante, ma ha anche
dimostrato che diverse modalità di irrorazione dei fitosanitari potevano rendere
praticamente irrilevante la loro deriva. Il giudice ha però respinto la domanda
di risarcimento del danno non patrimoniale; ha condannato il produttore vinicolo
al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio e non ha
accolto la richiesta del cittadino di vietare l'uso dei fitofarmaci in una zona
cuscinetto indicata dal richiedente in almeno 50 metri dal confine. Su questo
ultimo punto diverso è stato il pronunciamento del TAR di Trento che, con
sentenza del 14 gennaio 2012, aveva di fatto confermato la legittimazione del
Comune a stabilire limiti di distanza di nebulizzazione dalle abitazioni, in
quel caso fissato in 50 metri.
La
sentenza potrebbe e dovrebbe quindi sollecitare una maggiore attenzione delle
autorità sull'incremento dell'uso dei diserbanti e sugli effetti negativi che
può provocare sulla biodiversità, sugli equilibri ecologici, sulla fauna e flora
e sulle acque destinate alla potabilizzazione.
Il
monitoraggio di ARPAT del 2013 aveva evidenziato un deciso incremento di
presenza di residui di fitofarmaci nelle acque superficiali e sotterranee
destinate alla produzione di acque potabili. Su questo incremento dei residui di
fitofarmaci l'Agenzia ha chiesto attenzione ai gestori dei servizi idrici ed
alle ASL inviando la propria relazione a Regione, ASL, Comuni e Gestori dei
servizi idrici.
Con
decreto del 22 gennaio 2014, il Ministro delle politiche agricole, di concerto
con il Ministro dell’Ambiente ed il Ministro della Salute ha adottato il Piano
di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In
Parlamento risultano depositati disegni di legge per limitare l'impiego di
sostanze diserbanti chimiche e per regolamentarne l'uso nelle operazioni di
manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate
a verde urbano. Già l’articolo 19 del decreto legislativo 152/2012 aveva
stabilito che dall’1 gennaio 2014 gli utilizzatori professionali di prodotti
fitosanitari sono obbligati ad applicare i principi generali della difesa
integrata che prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di
monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici
di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e
l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute
umana e per l'ambiente.
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