lunedì 2 febbraio 2015

CONTAMINAVA CON PESTICIDI IL TERRENO DEL VICINO, CONDANNATO

CONTAMINAVA CON PESTICIDI IL TERRENO DEL VICINO, CONDANNATO
Il Tribunale di Pistoia con sentenza del 26 agosto 2014 ha ordinato ad un viticoltore di Quarrata, in provincia di Pistoia, di eseguire i trattamenti antiparassitari con modalità che potessero contenere le immissioni di sostanze nocive nella proprietà del vicino (lenta velocità del mezzo di distribuzione, bassa pressione, orientamento dei bocchettoni di irrorazione in direzione opposta al confinante). Per la prima volta il giudice, riconoscendo l'applicabilità dell'articolo 844 del codice civile, ha dichiarato l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino ordinando quindi al produttore di trattare il proprio vigneto con accorgimenti che riducano gli impatti derivanti dall'uso di fitosanitari.
Tutto è partito da un residente di Quarrata che si è ritenuto danneggiato dalla quantità di diserbanti e/o pesticidi che si depositavano nei suoi terreni, diffondendosi anche all'interno della propria abitazione. Ciò lo aveva portato ad interrompere la coltivazione dell'orto e a tenere chiuse le finestre di casa. Aveva anche fatto analizzare un campione di insalata prelevata dal proprio orto trovando la presenza di rame in concentrazione significativa, mentre rame e pesticidi erano stati rinvenuti in un campione di erba prelevato nella zona di confine. Si è quindi rivolto al Tribunale di Pistoia per chiedere di individuare la responsabilità del proprietario del vigneto; il risarcimento dei danni; l'immediata cessazione delle immissioni.
Il giudice ha disposto accertamenti tecnici e il consulente ha concluso che risulta impossibile individuare una modalità di irrogazione tale da escludere del tutto il rischio di effetto deriva, però ha indicato una serie di accorgimenti che lo possono ridurre notevolmente. Questi accorgimenti sono gli stessi assunti nella sentenza giudiziaria di Pistoia. Pertanto il consulente ha stabilito che i trattamenti antiparassitari eseguiti dal viticoltore hanno effettivamente provocato l'immissione delle sostanze nella proprietà confinante, ma ha anche dimostrato che diverse modalità di irrorazione dei fitosanitari potevano rendere praticamente irrilevante la loro deriva. Il giudice ha però respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale; ha condannato il produttore vinicolo al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio e non ha accolto la richiesta del cittadino di vietare l'uso dei fitofarmaci in una zona cuscinetto indicata dal richiedente in almeno 50 metri dal confine. Su questo ultimo punto diverso è stato il pronunciamento del TAR di Trento che, con sentenza del 14 gennaio 2012, aveva di fatto confermato la legittimazione del Comune a stabilire limiti di distanza di nebulizzazione dalle abitazioni, in quel caso fissato in 50 metri.
La sentenza potrebbe e dovrebbe quindi sollecitare una maggiore attenzione delle autorità sull'incremento dell'uso dei diserbanti e sugli effetti negativi che può provocare sulla biodiversità, sugli equilibri ecologici, sulla fauna e flora e sulle acque destinate alla potabilizzazione.
Il monitoraggio di ARPAT del 2013 aveva evidenziato un deciso incremento di presenza di residui di fitofarmaci nelle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acque potabili. Su questo incremento dei residui di fitofarmaci l'Agenzia ha chiesto attenzione ai gestori dei servizi idrici ed alle ASL inviando la propria relazione a Regione, ASL, Comuni e Gestori dei servizi idrici.

Con decreto del 22 gennaio 2014, il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’Ambiente ed il Ministro della Salute ha adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In Parlamento risultano depositati disegni di legge per limitare l'impiego di sostanze diserbanti chimiche e per regolamentarne l'uso nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano. Già l’articolo 19 del decreto legislativo 152/2012 aveva stabilito che dall’1 gennaio 2014 gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono obbligati ad applicare i principi generali della difesa integrata che prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

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