CONTAMINAVA 
CON PESTICIDI IL TERRENO DEL VICINO, CONDANNATO
di 
Redazione 
Il 
Tribunale di Pistoia con sentenza del 26 agosto 2014 ha ordinato ad un 
viticoltore di Quarrata, in provincia di Pistoia, di eseguire i trattamenti 
antiparassitari con modalità che potessero contenere le immissioni di sostanze 
nocive nella proprietà del vicino (lenta velocità del mezzo di distribuzione, 
bassa pressione, orientamento dei bocchettoni di irrorazione in direzione 
opposta al confinante). Per la prima volta il giudice, riconoscendo 
l'applicabilità dell'articolo 844 del codice civile, ha dichiarato 
l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino 
ordinando quindi al produttore di trattare il proprio vigneto con accorgimenti 
che riducano gli impatti derivanti dall'uso di fitosanitari.
Tutto 
è partito da un residente di Quarrata che si è ritenuto danneggiato dalla 
quantità di diserbanti e/o pesticidi che si depositavano nei suoi terreni, 
diffondendosi anche all'interno della propria abitazione. Ciò lo aveva portato 
ad interrompere la coltivazione dell'orto e a tenere chiuse le finestre di casa. 
Aveva anche fatto analizzare un campione di insalata prelevata dal proprio orto 
trovando la presenza di rame in concentrazione significativa, mentre rame e 
pesticidi erano stati rinvenuti in un campione di erba prelevato nella zona di 
confine. Si è quindi rivolto al Tribunale di Pistoia per chiedere di individuare 
la responsabilità del proprietario del vigneto; il risarcimento dei danni; 
l'immediata cessazione delle immissioni.
Il 
giudice ha disposto accertamenti tecnici e il consulente ha concluso che risulta 
impossibile individuare una modalità di irrogazione tale da escludere del tutto 
il rischio di effetto deriva, però ha indicato una serie di accorgimenti che lo 
possono ridurre notevolmente. Questi accorgimenti sono gli stessi assunti nella 
sentenza giudiziaria di Pistoia. Pertanto il consulente ha stabilito che i 
trattamenti antiparassitari eseguiti dal viticoltore hanno effettivamente 
provocato l'immissione delle sostanze nella proprietà confinante, ma ha anche 
dimostrato che diverse modalità di irrorazione dei fitosanitari potevano rendere 
praticamente irrilevante la loro deriva. Il giudice ha però respinto la domanda 
di risarcimento del danno non patrimoniale; ha condannato il produttore vinicolo 
al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio e non ha 
accolto la richiesta del cittadino di vietare l'uso dei fitofarmaci in una zona 
cuscinetto indicata dal richiedente in almeno 50 metri dal confine. Su questo 
ultimo punto diverso è stato il pronunciamento del TAR di Trento che, con 
sentenza del 14 gennaio 2012, aveva di fatto confermato la legittimazione del 
Comune a stabilire limiti di distanza di nebulizzazione dalle abitazioni, in 
quel caso fissato in 50 metri.
La 
sentenza potrebbe e dovrebbe quindi sollecitare una maggiore attenzione delle 
autorità sull'incremento dell'uso dei diserbanti e sugli effetti negativi che 
può provocare sulla biodiversità, sugli equilibri ecologici, sulla fauna e flora 
e sulle acque destinate alla potabilizzazione.
Il 
monitoraggio di ARPAT del 2013 aveva evidenziato un deciso incremento di 
presenza di residui di fitofarmaci nelle acque superficiali e sotterranee 
destinate alla produzione di acque potabili. Su questo incremento dei residui di 
fitofarmaci l'Agenzia ha chiesto attenzione ai gestori dei servizi idrici ed 
alle ASL inviando la propria relazione a Regione, ASL, Comuni e Gestori dei 
servizi idrici.
Con 
decreto del 22 gennaio 2014, il Ministro delle politiche agricole, di concerto 
con il Ministro dell’Ambiente ed il Ministro della Salute ha adottato il Piano 
di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In 
Parlamento risultano depositati disegni di legge per limitare l'impiego di 
sostanze diserbanti chimiche e per regolamentarne l'uso nelle operazioni di 
manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate 
a verde urbano. Già l’articolo 19 del decreto legislativo 152/2012 aveva 
stabilito che dall’1 gennaio 2014 gli utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari sono obbligati ad applicare i principi generali della difesa 
integrata che prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di 
monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici 
di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e 
l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute 
umana e per l'ambiente.
 
 
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