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venerdì 31 maggio 2013

Maternità anticipata: breve guida

Maternità anticipata: breve guida

06 maggio 2013 | Pubblicato da:  | Commenti: 1 | In: Blog
Maternità anticipata: breve guida
La maternità anticipata è un periodo di interdizione dal lavoro che precede il periodo diastensione obbligatoria (congedo di maternità della durata di cinque mesi) e il congedo parentale.

Per quali motivi si può richiedere?

Può essere chiesta dalla gestante nei mesi che precedono l’interdizione obbligatoria dal lavoro, in alcuni casi particolari:
  • quando insorgono problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza ed è consigliato un periodo di riposo oppure caso di gravi complicanze della gravidanza o di forme morbose della gestante che possono essere aggravate dalla gravidanza. La legge tutela lo stato di salute della gestante e del nascituro;
  • quando le condizioni di lavoro non lo consentono poiché l’ambiente di lavoro potrebbe non essere considerato salubre e potrebbe mettere a rischio la gravidanza o la salute della donna e del bambino;
  • quando le mansioni di lavoro della gestante sono un pericolo per la gravidanza (es. sollevare pesi, gestire solventi chimici ecc.) e il datore di lavoro non può spostare la lavoratrice su altre attività.

Chi può farne domanda

La maternità può essere richiesta ovviamente dalle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, ma come sappiamo ci sono altri tipi di contratti e collaborazioni  nel mondo del lavoro. Hanno dunque diritto alla maternità anticipata anche:
  • le lavoratrici a progetto e categorie assimilate (lavoratrici coordinate e continuative);
  • le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali;
  • le associate in partecipazione;
  • le libere professioniste che versano i contributi nella gestione separata, purché si astengano effettivamente dalla attività lavorativa durante i periodi tutelati.
La maternità anticipata spetta anche alle lavoratrici parasubordinate http://bit.ly/104Iddl via @6sicuro
L’astensione dal lavoro dovrà essere attestata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente o associante in partecipazione o della libera professionista.

Come si richiede

Di seguito i passaggi per ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro
  • recarsi nella sede di competenza dell’Ispettorato del Lavoro (è possibile compilare il modulo direttamente lì) appena si ha la certezza di essere incinte (nel caso di un lavoro insalubre o pregiudizievole alla salute del bambino e della madre) oppure appena sopraggiungano le condizioni di complicanze della gestazione;
  • portare un certificato originale del ginecologo del servizio sanitario nazionale (oltre a una fotocopia se il certificato è rilasciato da un medico privato) che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e tutto quanto accerti che la gravidanza è a rischio (diagnosi e prognosi) oppure che l’attività lavorativa mette in pericolo la gestazione.
  • la ASL di competenza, su richiesta dell’Ispettorato del Lavoro, verifica la presenza delle condizioni di rischio sul luogo di lavoro poi invia rapporto del sopralluogo all’Ispettorato del Lavoro;
  • la maternità anticipata viene concessa con provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro e viene spedita con raccomandata al datore di lavoro e alla gestante per conoscenza.
L’ter per la richiesta di maternità anticipata

Trattamento economico

Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, il trattamento economico erogato durante la maternità anticipata è identico a quello concesso per la maternità obbligatoria e consiste in un’indennità economica giornaliera posta a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi ricorrenti della retribuzione.
Nel caso di lavoratrici parasubordinate e libere professioniste l’indennità di maternità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito medio annuo derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nel periodo di riferimento.

Maternità obbligatoria: tutto quello che devi sapere!

Maternità obbligatoria: tutto quello che devi sapere!

13 maggio 2013 | Pubblicato da:  | Commenti: 0 | In: Blog
Maternità obbligatoria: tutto quello che devi sapere!
La maternità obbligatoria, ovvero il congedo di maternità, indica il periodo in cui la madre lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Il periodo in questione può essere preceduto dalla maternità anticipata e seguito dal congedo parentale facoltativo.
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Tutto quello che devi sapere sulla maternità obbligatoria http://bit.ly/10aAfgZ via @6sicuro

A chi spetta

Il congedo di maternità obbligatorio spetta a diverse categorie di lavoratrici. Vediamo quali (per semplicità espositiva abbiamo escluso i casi particolari):
  • lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) che hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese nel caso in cui il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
  • disoccupate o sospese che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilitàoppure alla cassa integrazione;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo abbiano maturato almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • colf e badanti che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratrici impegnate su attività socialmente utili o di pubblica utilità;
  • collaboratrici a progetto, cosiddette cocopro;
  • libere professioniste iscritte alla gestione separata (l’indennità è legata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa).
Le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) e le libere professioniste iscritte alle casse professionali hanno invece diritto all’indennità relativa alla maternità obbligatori ma non sono tenute all’astensione effettiva dal lavoro.

Periodo di astensione

Il periodo di astensione dal lavoro e di corresponsione della relativa indennità riguarda:
  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto);
  • l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
  • 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data stessa.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a 5 mesi, le lavoratrici possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
Per poter avvalersi di questa facoltà è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico aziendale (se previsto per legge) certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.
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Quanto dura la maternità obbligatoria? http://bit.ly/10aAfgZ via @6sicuro

Come si richiede

Per avere diritto alla maternità obbligatoria, entro il settimo mese di gravidanza (è opportuno muoversi con un po’ di anticipo), la futura mamma deve presentare una domanda apposita aldatore di lavoro e all’INPS che deve essere corredata da una certificazione medica che specifichi la data presunta del parto e il mese di gestazione. La nascita deve poi essere comunicata con l’autocertificazione entro 30 giorni, sia all’Istituto di Previdenza sia al datore di lavoro, al quale si dovrà anche comunicare se si intende riscuotere gli assegni familiari per il bambino e richiedere le detrazioni per carichi di famiglia.

Trattamento economico

Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti e le parasubordinate, il trattamento economico erogato durante la maternità obbligatoria consiste in un’indennità economica giornaliera posta a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi ricorrenti della retribuzione.
Le libere professioniste hanno invece diritto ad una indennità nella misura dei 5/12 dell’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto.
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Qual è il trattamento economico durante la maternità obbligatoria? http://bit.ly/10aAfgZ via @6sicuro

Paternità obbligatoria

papà sono molto penalizzati e non hanno molte possibilità di godersi il nascituro. La paternità obbligatoria è rappresentata da un solo giorno da prendere entro i 5 mesi dalla nascita del bimbo retribuito al 100%. In più vengono concessi due giorni facoltativi comunque entro i primi 5 mesi ma in sostituzione a quelli della madre e retribuiti al 100%.

Maternità facoltativa: come, quando, quanto dura?

Maternità facoltativa: come, quando, quanto dura?

22 maggio 2013 | Pubblicato da:  | Commenti: 0 | In: Blog
Maternità facoltativa: come, quando, quanto dura?
Proseguiamo con la nostra carrellata informativa sull’astensione dal lavoro per la nascita di un figlio e, dopo la maternità anticipata e quella obbligatoria, parliamo della maternità facoltativa.

Periodo di riferimento

La maternità facoltativa, propriamente detta congedo parentale, è un periodo di astensione dal lavoro successivo al periodo di maternità obbligatoria.
La mamma lavoratrice dipendente – ma a determinate condizioni vale anche per parasubordinate, libere professioniste e lavoratrici autonome – ha diritto ad un periodo di astensione dal lavoro di 6 mesi e ne può usufruire nell’arco dei primi 8 anni di vita del bambino.
Il congedo parentale può essere continuativo oppure frazionato in mesi, giorni e grazie ad una recente novità anche in ore (quella mezza giornata per andare al saggio o dal medico, per intenderci).
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Sapevi che il congedo parentale può essere frazionato in ore? http://bit.ly/10XLdCz via @6sicuro

Come si richiede?

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’INPS in via telematica, ecco le diverse possibilità:
  • Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati , attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Retribuzione

Esistono due livelli retributivi:
  • entro i primi 3 anni bambino per un periodo massimo complessivo di 6 mesi spetta importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni del bambino il congedo viene retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, insomma in gaso di forte disagio economico; altrimenti il congedo per un bambino con più di 3 anni non viene retribuito affatto.

E se si astiene dal lavoro il papà?

A differenza della maternità anticipata e di quella obbligatoria, il congedo parentale è un diritto che riguarda anche i papà. I genitori possono dunque decidere insieme chi dei due si asterrà dal lavoro, magari anche valutando insieme chi perde di più in termini retributivi (gli importi sopra citati sono identici che si parli di mamma o di papà). A variare sono i periodi di astensione, nel dettaglio:
  • il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
  • le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi;
  • il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi.