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venerdì 1 febbraio 2013

CONSIGLIO DI STATO: BOLLETTE IDRICHE ILLEGITTIME DAL LUGLIO 2011


CONSIGLIO DI STATO: BOLLETTE IDRICHE ILLEGITTIME DAL LUGLIO 2011
Lo ripetiamo ancora una volta: abbiamo vinto, non si possono fare profitti sull'acqua. Questa volta a darci ragione è il parere del Consiglio di Stato sulla tariffa: le bollette che i gestori consegnano ai cittadini sono illegittimamente gonfiate e non rispettano la volontà referendaria espressa da 27 milioni di persone.
L'Autorità per l'Energia Elettrice ed il Gas, incaricata di formulare la nuova tariffa all'indomani del Referendum, aveva infatti chiesto un parere al Consiglio di Stato circa la remunerazione del capitale investito, ovvero il profitto garantito del 7% presente nelle bollette. Il Consiglio di Stato ha risposto confermando quanto precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale: dal 21 luglio 2011, data di proclamazione della vittoria referendaria, la remunerazione del capitale investito doveva cessare di essere calcolata in bolletta.
Quello che i cittadini hanno pagato è illegittimo e i soggetti gestori non hanno più alibi: devono ricalibrare le bollette. Il Forum Italiano dei movimenti per l'acqua lo dice da più di un anno e lo ha messo in pratica con la campagna di “obbedienza civile”, con cui decine di migliaia di persone in tutta Italia hanno ridotto le proprie bollette per contrastare la violazione democratica.
Oggi, questa sentenza rafforza la necessità di rispettare il referendum del 2011 e delegittima le scelte che hanno guidato l'AEEG nella formulazione della nuova tariffa, emessa un mese fa, in cui “la remunerazione del capitale investito” viene reintrodotta sotto mentite spoglie.
Questo nuovo evento non fa che rafforzare le ragioni di chi vuole un servizio idrico ripubblicizzato e fuori dalle logiche di mercato.
La mobilitazione contro la “nuova” tariffa AEEG è già iniziata e andrà avanti fino a che non verrà ritirata nel rispetto della volontà degli italiani, nelle strade, nelle piazze e nei tribunali.
Oggi con gioia ribadiamo: si scrive acqua, si legge democrazia.

lunedì 15 ottobre 2012

Imu Chiesa: il Consiglio di Stato boccia il decreto del Tesoro


Imu Chiesa: il Consiglio di Stato boccia il decreto del Tesoro


Il Consiglio di Stato ha bocciato il decreto del Tesoro per l'applicazione dell'Imu sugli enti non commerciali, e quindi anche sulla Chiesa. Il decreto, secondo Palazzo Spada, in molte parti "esula" dalle competenze che erano state affidate dalla legge.
Il ministero dell'Economia, con il decreto sull'Imu per la Chiesa, è praticamente andato oltre i poteri regolamentari che gli erano conferiti espressamente dalla legge. Questa in sintesi la critica del Consiglio di Stato nel parere ufficiale reso noto dopo qualche anticipazione di stampa dei giorni scorsi. Ora il Tesoro dovrà rispondere entro fine anno dal momento che la legge prevede il via alla applicazione dell'imposta dal 1/o gennaio 2013. "Trattandosi di un decreto ministeriale – si legge nel parere - il potere regolamentare deve essere espressamente conferito dalla legge e, di conseguenza, il contenuto del regolamento deve essere limitato a quanto demandato".
Deve invece "essere rilevato – fa notare il Consiglio di Stato - che parte dello schema in esame è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali. Tale aspetto esula - si sottolinea nel parere - dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell'immobile mista 'c.d. indistinta' e mira a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività". E ancora: "L'amministrazione ha compiuto alcune scelte applicative, che non solo esulano dall'oggetto del potere regolamentare attribuito, ma che sono state effettuate in assenza di criteri o altre indicazione normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività".
Il Consiglio di Stato, bocciando il decreto del tesoro sull'Imu alla Chiesa, non solo critica il fatto che il ministero abbia "esulato" dalle proprie competenze regolamentari ma anche l' "eterogeneità" dei criteri utilizzati per le convenzioni con lo Stato per le attività erogate dalle onlus in campo sanitario, culturale o sportivo. Per stabilire i criteri di convenzione, si legge nel parere del Consiglio di Stato, "in alcuni casi è utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta (attività culturali, ricreative e sportive); in altri il criterio dell'importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali (attività ricettiva e in parte assistenziali e sanitarie); in altri ancora il criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (attività didattiche).
Non è questa la sede per verificare la correttezza di ciascuno di tali criteri, ma la loro diversità e eterogeneità - fa notare ancora il Consiglio di Stato - rispetto alla questione dell'utilizzo misto conferma che si è in presenza di profili, che esulano dal potere regolamentare in concreto attribuito". Per i giudici amministrativi "tali profili potranno essere oggetto di un diverso tipo di intervento normativo o essere lasciati all'attuazione in sede amministrativa sulla base dei principi generali dell'ordinamento interno e di quello dell'Unione europea in tema di attività non commerciali".

lunedì 8 ottobre 2012

Imu Chiesa: il Consiglio di Stato boccia il decreto del Tesoro


Imu Chiesa: il Consiglio di Stato boccia il decreto del Tesoro


Il Consiglio di Stato ha bocciato il decreto del Tesoro per l'applicazione dell'Imu sugli enti non commerciali, e quindi anche sulla Chiesa. Il decreto, secondo Palazzo Spada, in molte parti "esula" dalle competenze che erano state affidate dalla legge.
Il ministero dell'Economia, con il decreto sull'Imu per la Chiesa, è praticamente andato oltre i poteri regolamentari che gli erano conferiti espressamente dalla legge. Questa in sintesi la critica del Consiglio di Stato nel parere ufficiale reso noto dopo qualche anticipazione di stampa dei giorni scorsi. Ora il Tesoro dovrà rispondere entro fine anno dal momento che la legge prevede il via alla applicazione dell'imposta dal 1/o gennaio 2013. "Trattandosi di un decreto ministeriale – si legge nel parere - il potere regolamentare deve essere espressamente conferito dalla legge e, di conseguenza, il contenuto del regolamento deve essere limitato a quanto demandato".
Deve invece "essere rilevato – fa notare il Consiglio di Stato - che parte dello schema in esame è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali. Tale aspetto esula - si sottolinea nel parere - dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell'immobile mista 'c.d. indistinta' e mira a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività". E ancora: "L'amministrazione ha compiuto alcune scelte applicative, che non solo esulano dall'oggetto del potere regolamentare attribuito, ma che sono state effettuate in assenza di criteri o altre indicazione normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività".
Il Consiglio di Stato, bocciando il decreto del tesoro sull'Imu alla Chiesa, non solo critica il fatto che il ministero abbia "esulato" dalle proprie competenze regolamentari ma anche l' "eterogeneità" dei criteri utilizzati per le convenzioni con lo Stato per le attività erogate dalle onlus in campo sanitario, culturale o sportivo. Per stabilire i criteri di convenzione, si legge nel parere del Consiglio di Stato, "in alcuni casi è utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta (attività culturali, ricreative e sportive); in altri il criterio dell'importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali (attività ricettiva e in parte assistenziali e sanitarie); in altri ancora il criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (attività didattiche).
Non è questa la sede per verificare la correttezza di ciascuno di tali criteri, ma la loro diversità e eterogeneità - fa notare ancora il Consiglio di Stato - rispetto alla questione dell'utilizzo misto conferma che si è in presenza di profili, che esulano dal potere regolamentare in concreto attribuito". Per i giudici amministrativi "tali profili potranno essere oggetto di un diverso tipo di intervento normativo o essere lasciati all'attuazione in sede amministrativa sulla base dei principi generali dell'ordinamento interno e di quello dell'Unione europea in tema di attività non commerciali".