giovedì 12 luglio 2012

L'Apprendistato


L’apprendistato

Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista. Da una parte, l’apprendista è chiamato a svolgere contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione, dall’altra il datore di lavoro è tenuto a retribuirlo per l’attività svolta e a impartigli gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.
E’ stato recentemente disciplinato dal Testo unico dell’apprendistato (decreto legislativo del 14 settembre 2011 n.167, definitivamente approvato sulla base dell’intesa con le Regioni del 7 luglio 2011 e con le parti sociali dell’11 luglio 2011), entrato in vigore il 25 ottobre 2011.
L’apprendistato ha origini antiche, ma la prima legge che lo ha disciplinato come contratto in Italia risale al1955. Da allora, questo istituto è stato rivisto più volte, fino a giungere all’approvazione del Testo unico, che all’articolo 1 definisce l’apprendistato come un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani”. La regola, nell’apprendistato, infatti, è che si passi dalla fase di formazione-lavoro a un definitivo rapporto di lavoro senza scadenza.
L’entrata in vigore della nuova normativa ha segnato l’inizio di un regime transitorio di sei mesi, entro il quale Regioni e contrattazione collettiva devono regolamentare le diverse forme di apprendistato. Ogni amministrazione segue il suo percorso e sono già attive diverse offerte vantaggiose.
Il Testo unico sull’apprendistato rimette ad accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali la disciplina dell’istituto nel dettaglio.
Devono essere rispettati i seguenti principi stabiliti nell’articolo 2:
redazione in forma scritta (entro trenta giorni dalla stipula) del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
divieto di retribuzione a cottimo;
• presenza di un tutore o referente aziendale;
• registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;
• possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
• previsione di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
• possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto si trasforma in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In tema di previdenza e assistenza sociale, agli apprendisti si applicano, nelle stesse forme, le norme previste per gli altri lavoratori per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l’invalidità, la maternità e gli assegni familiari.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il numero di lavoratori qualificati o specializzati in servizio presso l’azienda. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia meno di tre, può assumere fino a tre apprendisti. Questa disposizione non si applica alle imprese artigiane: per queste ultime, secondo la legge 443 del 1985, il numero degli apprendisti non può superare la metà di quello complessivo dei lavoratori, pena il mancato rispetto dei limiti dimensionali per avere la qualifica di impresa artigiana.

Fonti normative: 
• Art. 2130 c.c.
• Legge 19 gennaio 1955, n. 25
• Art. 16 legge 16 novembre 1997, n. 196
• Artt. 48, 49 e 50 D. L.gs 10 settembre 2003, n. 276
• D.Lgs 15 aprile 2005 n. 77
• Testo unico dell’apprendistato:D.Lgs 14 settembre 2011 n.167


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