martedì 24 luglio 2012

False partite Iva


False Partite Iva, i requisiti andranno verificati per due anni

Via libera agli emendamenti al Decreto Sviluppo che modificano la Riforma del Lavoro in vigore da oggi

vedi aggiornamento del 23/07/2012
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18/07/2012 - Entra in vigore oggi 18 luglio la Riforma del Lavoro (Legge 92/2012), ma alcune delle misure saranno modificate tra pochi giorni.

Le Commissioni Finanza e Attività Produttive della Camera hanno infatti approvato ieri l’emendamento al Decreto Sviluppo, proposto dalla maggioranza e concordato con il Governo, che modifica la riforma Fornero.

In particolare, cambieranno i criteri per stabilire se unaPartita Iva è vera o fittizia: i requisiti relativi al livello minimo di reddito e al periodo di lavoro per un stesso committente andranno valutati nell’arco di due anni consecutivi, e non su base annua come stabilito dal testo Fornero.

Cioè, sarà considerato una “falsa Partita Iva” il collaboratore che percepisca dallo stesso committente più dell’80% del suo reddito annuo per due anni consecutivi e/o lavori per lo stesso committente per più di otto mesi all’anno ma nell’arco di due anni consecutivi.

È stata accolta anche la proposta di rinviare dal 2013 al 2014 l’aumento dal 27 al 28% dell’aliquota dei contributi previdenziali. Dal 2018 l’aliquota salirà progressivamente al 33%.

A seguito delle modifiche apportate al testo Fornero, le prestazioni lavorative rese da titolari di Partita Iva saranno considerate, salvo prova contraria del committente, collaborazioni coordinate e continuative quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione duri più di 8 mesi nell’arco di un anno e ciò si ripeta per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell’80% del reddito del collaboratore nell’arco dello stesso anno e ciò avvenga per due anni consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

In presenza di almeno due delle suddette condizioni, il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere il lavoratore.

Restano invariate le altre condizioni che non fanno scattare l’obbligo di assunzione, cioè:
a) il titolare di Partita Iva svolge prestazioni lavorative connotate da competenze tecniche di grado elevato;
b) il titolare di Partita Iva ha un reddito annuo da lavoro autonomo superiore a circa 18.000 euro.

Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo di assunzione i titolari di Partita Iva che svolgono prestazioni lavorative nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, o registri, albi, ruoli o elenchi.

La stretta sulle finte Partite IVA si applica ai rapporti di lavoro che iniziano a partire da oggi, mentre per i rapporti in corso è prevista una fase transitoria di un anno, per dare ai professionisti e alle aziende il tempo di adeguarsi alle nuove regole.

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