Maternità facoltativa: come, quando, quanto dura?
Proseguiamo con la nostra carrellata informativa sull’astensione dal lavoro per la nascita di un figlio e, dopo la maternità anticipata e quella obbligatoria, parliamo della maternità facoltativa.
Periodo di riferimento
La maternità facoltativa, propriamente detta congedo parentale, è un periodo di astensione dal lavoro successivo al periodo di maternità obbligatoria.La mamma lavoratrice dipendente – ma a determinate condizioni vale anche per parasubordinate, libere professioniste e lavoratrici autonome – ha diritto ad un periodo di astensione dal lavoro di 6 mesi e ne può usufruire nell’arco dei primi 8 anni di vita del bambino.
Il congedo parentale può essere continuativo oppure frazionato in mesi, giorni e grazie ad una recente novità anche in ore (quella mezza giornata per andare al saggio o dal medico, per intenderci).
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Sapevi che il congedo parentale può essere frazionato in ore? http://bit.ly/10XLdCz via @6sicuro
Come si richiede?
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’INPS in via telematica, ecco le diverse possibilità:- Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati , attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Retribuzione
Esistono due livelli retributivi:- entro i primi 3 anni bambino per un periodo massimo complessivo di 6 mesi spetta importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo;
- dai 3 anni e un giorno agli 8 anni del bambino il congedo viene retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, insomma in gaso di forte disagio economico; altrimenti il congedo per un bambino con più di 3 anni non viene retribuito affatto.
E se si astiene dal lavoro il papà?
A differenza della maternità anticipata e di quella obbligatoria, il congedo parentale è un diritto che riguarda anche i papà. I genitori possono dunque decidere insieme chi dei due si asterrà dal lavoro, magari anche valutando insieme chi perde di più in termini retributivi (gli importi sopra citati sono identici che si parli di mamma o di papà). A variare sono i periodi di astensione, nel dettaglio:- il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
- le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi;
- il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi.
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