Cassazione: siti e blog non vanno registrati
La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazione che hanno scagionato il blogger Carlo Ruta dall'accusa di stampa clandestina. I blog e i siti Internet non sono stampa e perciò non richiedono la registrazione al tribunale, hanno spiegato i giudici.
Facciamo un breve passo indietro. Nel 2004, il Procuratore della Repubblica di Ragusa, Agostino Fera, accusa Carlo Ruta per alcuni interventi diffamatori sul suo blog accadeinsicilia.net. A Dicembre dello stesso anno il blog viene sequestrato dallo Stato e a Giugno del 2008 arriva la condanna per stampa clandestina. Secondo la legge n. 47 dell'8 Febbraio 1948 è richiesto che tutte le testate giornalistiche vengano registrate presso il tribunale.
Il caso, ovviamente, non aveva nulla a che fare con la stampa clandestina: Carlo aveva pubblicato dei documenti scomodi contro la mafia sul suo blog.
"Nel mio blog io ho fatto ampie ricostruzioni, con una documentazione dettagliata e in parte inedita sul caso di Giovanni Spampinato, il giornalista, collaboratore dei quotidiani l'Ora e l'Unità che nel 1972, a soli 22 anni, fu ucciso a Ragusa mentre stava portando alla luce, in un'inchiesta su un delitto, un rilevante intreccio di affari e malavita," aveva affermato Carlo.
Per imbavagliarlo si è ricorso all'accusa di stampa clandestina e, così facendo, si è creato un pericoloso precedente. Infatti, per giustificare l'accusa, la Corte ha dovuto paragonare i blog e i siti Internet di informazione alla stampa e richiedere per tutti la registrazione in tribunale.
A Maggio del 2011 la prima sezione penale della Corte d'Appello di Catania conferma la sentenza del 2008 infliggendo a Carlo una multa da €150. La multa non è economicamente importante, ma le conseguenze lo sono: tutto d'un tratto chiunque gestisca un sito pensa sia obbligato a registrarlo presso il tribunale.
Un anno più tardi, a Maggio del 2012, la Corte di Cassazione assolve Carlo Ruta perché il fatto non sussiste (e quindi con la formula assolutoria più ampia). Questa settimana la Corte di Cassazione ha depositato le motivazione della sua decisione. Queste sono molto importanti perché annullano tutte le precedenti sentenze e liberano i siti Internet dall'obbligo della registrazione. I due punti principali delle motivazioni sono:
1. I blog e siti Internet di informazione non rientrano nella definizione di stampato come previsto dall'art. 1 della legge 47/48 ("Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione") sia perché manca un'attività di "riproduzione tipografica" sia perché non ci troviamo di fronte al risultato di una riproduzione tipografica che sia destinata alla pubblicazione."
2. La registrazione dei prodotti editoriali online è stata introdotta dalla legge 62 del 2001 esclusivamente come presupposto per poter usufruire degli incentivi economici previsti per l'editoria.
Liberi quindi tutti di pubblicare su Internet senza necessità d registrarsi in tribunale.
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