domenica 28 aprile 2013

Dichiarazione dei redditi, guida a detrazioni e deduzioni


Dichiarazione dei redditi, guida a detrazioni e deduzioni

Cosa si può "scaricare" dalle tasse e i documenti da presentare

La dichiarazione dei redditi rappresenta quasi sempre un appuntamento tutt’altro che sereno per i contribuenti. Ma per evitare di viverlo con angoscia e di rivolgersi esclusivamente a dei tecnici per capirne di più, basta essere un po’ più informati. A partire dalla terminologia con cui si indicano alcune spese. Si definiscono oneri deducibili tutte quelle spese che possono essere sottratte dal reddito imponibile per arrivare a calcolare le imposte da pagare.

Gli oneri detraibili consentono invece di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta, facendo così diminuire l’importo dell’imposta stessa da pagare. Per “scaricare” le cosiddette spese, è necessario, visto che stiamo presentando la dichiarazione dei redditi 2013, che tali spese siano state effettuate durante il 2012, entro il 31 dicembre dello scorso anno, altrimenti potranno sì essere detratte o dedotte, ma solo nell’anno successivo, ossia il 2014. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa si può mettere alla voce oneri deducibili e cosa sotto oneri detraibili.



Oneri deducibili
Come detto, si tratta di tutte quelle spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo. Tra queste, i contributi previdenziali e assistenziali rappresentano la voce più sostanziosa per quanto riguarda le deduzioni e valgono anche per i familiari che sono fiscalmente a carico, non solo per il soggetto che presenta la dichiarazione.

In questa voce dunque rientrano: i contribuiti sanitari obbligatori del servizio sanitario nazionale versati nel 2012 compreso il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, ma solo per la parte che eccede i 40 euro (quindi potete recuperare il servizio sanitario nazionale sull’assicurazione della vostra auto come contributo previdenziale).

A questi si aggiungono: i contributi facoltativi che vengono versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (come noto, non tutti sono iscritti all’Inps) che vale anche per i familiari che sono a carico, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita), quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi e quelli versati al fondo dalle casalinghe (fondo di previdenza, istituito nel 1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari), icontributi versati all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni domestici (la cosiddetta “assicurazione casalinghe”, cosa molto diversa dal fondo casalinghe di cui sopra).


Si possono dedurre anche i contributi versati ai fondi pensione e per le assicurazioni sulla vita fino a un massimo di 5.164,57 euro e fino a 1549,37 euro per quelli versati a favore dicolf, badanti o baby sitter. Tra le deduzioni ci sono ancora gli assegni corrisposti al coniuge: per il fisco, qualora il giudice non distingua la quota da destinare al mantenimento del figlio da quella che va al coniuge, in automatico si considera che all’ex marito o moglie vada la metà dell’assegno. 

Se amate fare beneficenza, sappiate che anche i vostri versamenti a favore di organizzazioni no profit, onlus e istituzioni religiose possono essere dedotti. Nel caso di enti religiosi, ciascuna di queste erogazioni è deducibile fino a un importo di 1.032,91 euro e deve essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l’estratto conto della società che gestisce la carta. Quanto ai versamenti a favore di organizzazioni no profit e onlus,  ci sono però alcuni limiti: il tetto massimo del 10% del reddito fino a 70mila euro per le donazioni a favore di onlus e fondazioni e del 2% nel caso delle ong (oppure si può scegliere una detrazione d'imposta del 19%).

Altri oneri deducibili riguardano le spese mediche e di assistenza sostenute (scaricabili al 50%) per persone disabili e, nello specifico, quelle relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa; personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; personale con la qualifica di educatore professionale; personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Se si è adottato un bambino straniero si possono scaricare il 50% delle spese sostenute.



Oneri detraibili
Siamo al capitolo detrazioni e iniziamo dalle spese sanitarie (prestazioni chirurgiche, analisi, protesi, ricoveri, acquisti di medicine ecc… le trovate tutte alla voce Rigo Rp1 delle spese sanitarie). Lo sapete già se avete presentato altre volte la dichiarazioni dei redditi: bisogna conservare una documentazione per ogni spesa fatta quindi scontrini, fatture, parcelle e ricevute. Ciò è importante per ottenere sul calcolo dell’imposta una detrazione del 19%, possibile solo se la spesa sanitaria è superiore a 129,11 euro (la detrazione spetta solo sulla parte che supera tale somma). 

Tra queste non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2012 che sono già state rimborsate al contribuente come le spese in caso di danni da parte di terzi che sono state risarcite dal danneggiante o da altri per conto suo. Non vanno neanche detratte le spese sanitarie già rimborsate come contributi di assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dal sostituito ad enti o casse che hanno esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino a un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
Potete invece detrarre le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazione(di fatto non scaricate e che non subiscono la detrazione d’imposta del 19%) e anche le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate da questo senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Anche in questo caso tali spese vengono considerate per intero e sono segnalate sul Cud.

Possono essere detratte, sempre per il 19% anche le spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (come fisioterapia, laserterapia, kinesiterapia), prestazioni rese da personale con qualifica professionale o da operatore tecnico che si occupa essenzialmente dell’assistenza diretta alle persone, prestazione resa da personale con qualifica di educatore professionale, e ancora di addetto ad attività di animazione o terapia occupazionale.

Si detraggono anche le spese dei figli e del coniuge a carico. La detrazione massima prevista per ogni altro familiare a carico è di 750 euro, proporzionalmente al reddito, fino ad 80mila euro annui di reddito imponibile, utilizzando questa formula: 750 x (80.000 – reddito complessivo)/80.000.

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