Bail in, istruzioni per l’uso. Ecco i rischi per i risparmiatori
Vademecum sulle nuove norme Ue
di
MATTEO PALO
Milano, 20 gennaio 2016 - AZIONI, titoli
assimilati alle azioni e, poi, obbligazioni senza garanzia. Per finire
con i depositi superiori a 100mila euro. È questa la drammatica catena
fissata dall’Europa con il cosiddetto ‘bail in’. Le crisi bancarie, dal
2016, andranno affrontate all’interno del perimetro degli istituti di
credito. Prima di collocare i propri risparmi da qualche parte, allora,
da adesso in poi sarà molto importante conoscere in dettaglio qual è il
rischio reale dei diversi prodotti e cosa può succederci in caso di
dissesto.
LE NUOVE REGOLE europee per prevenire e gestire le crisi bancarie sono entrate in vigore a partire dal primo gennaio del 2016. E si muovono da un presupposto: far pagare il costo della crisi bancaria all’interno della banca stessa, come accade per le imprese. L’idea è che non bisogna muoversi in ordine sparso, ma agire secondo criteri predeterminati e razionali, a tutela della stabilità economica. Così, ad esempio, ogni istituto dovrà approntare un piano di risanamento, per determinare cosa fare in caso di eventi avversi, evitando di prendere decisioni improvvise in situazioni di emergenza. In teoria, la vigilanza della Bce e della Banca d’Italia dovrebbe evitare problemi (anche se la storia recente dice il contrario). Se, però, la crisi si manifesta lo stesso, la misura più estrema e temuta è il bail in che, in italiano, si può tradurre con salvataggio interno. Questa procedura prevede che a mettere i soldi che mancano siano, in primo luogo, gli azionisti della banca che, per definizione, detengono il capitale più rischioso. Poi, nei casi più gravi, saranno colpiti anche altri soggetti in possesso di strumenti finanziari diversi, emessi dall’istituto di credito.
IN QUESTO modo, si evita che la situazione di dissesto possa avere ripercussioni più estese, al di fuori del perimetro della banca stessa. A scalare, possono essere coinvolti i titoli assimilati ad azioni (come le obbligazioni convertibili), i bond senza garanzia e, solo in ultima istanza, i depositi al di sopra dei 100mila euro. Sotto questa soglia, infatti, si gode sempre della copertura del Fondo interbancario. Da sottolineare, infine, che sono protette anche altre situazioni particolari. Ad esempio, non saranno toccate le cassette di sicurezza tenute presso l’istituto. E neppure i debiti della banca verso dipendenti, fornitori e fisco. Gli stipendi (crisi o non crisi) andranno pagati in ogni caso.
Vademecum sulle nuove norme Ue
di
MATTEO PALO
Bail in, ecco il vademecum sulle nuove norme Ue
LE NUOVE REGOLE europee per prevenire e gestire le crisi bancarie sono entrate in vigore a partire dal primo gennaio del 2016. E si muovono da un presupposto: far pagare il costo della crisi bancaria all’interno della banca stessa, come accade per le imprese. L’idea è che non bisogna muoversi in ordine sparso, ma agire secondo criteri predeterminati e razionali, a tutela della stabilità economica. Così, ad esempio, ogni istituto dovrà approntare un piano di risanamento, per determinare cosa fare in caso di eventi avversi, evitando di prendere decisioni improvvise in situazioni di emergenza. In teoria, la vigilanza della Bce e della Banca d’Italia dovrebbe evitare problemi (anche se la storia recente dice il contrario). Se, però, la crisi si manifesta lo stesso, la misura più estrema e temuta è il bail in che, in italiano, si può tradurre con salvataggio interno. Questa procedura prevede che a mettere i soldi che mancano siano, in primo luogo, gli azionisti della banca che, per definizione, detengono il capitale più rischioso. Poi, nei casi più gravi, saranno colpiti anche altri soggetti in possesso di strumenti finanziari diversi, emessi dall’istituto di credito.
IN QUESTO modo, si evita che la situazione di dissesto possa avere ripercussioni più estese, al di fuori del perimetro della banca stessa. A scalare, possono essere coinvolti i titoli assimilati ad azioni (come le obbligazioni convertibili), i bond senza garanzia e, solo in ultima istanza, i depositi al di sopra dei 100mila euro. Sotto questa soglia, infatti, si gode sempre della copertura del Fondo interbancario. Da sottolineare, infine, che sono protette anche altre situazioni particolari. Ad esempio, non saranno toccate le cassette di sicurezza tenute presso l’istituto. E neppure i debiti della banca verso dipendenti, fornitori e fisco. Gli stipendi (crisi o non crisi) andranno pagati in ogni caso.
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