Mutui casa, ok definitivo al decreto: pignoramento dopo 18 rate non pagate
Via libera definitivo del consiglio dei ministri, dopo i pareri espressi dalle commissioni parlamentari, al cosiddetto decreto mutui, il decreto legislativo che attua la direttiva europea sui «contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali». Confermata l’estensione a 18 mesi di rate mensili (rispetto alle 7 della versione iniziale) non pagate la soglia oltre la quale si ha “inadempimento” da parte del consumatore e si rischia il pignoramento della casa da parte della banca senza passate dal tribunale. Alla riunione odierna del Cdm non era presente il premier Matteo Renzi, in missione in Messico.
È slittato invece alla settimana prossima l'attesissimo decreto banche, il provvedimento d'urgenza annunciato da giorni e che servirà da un lato per introdurre misure per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e dall'altro avviare i rimborsi per i risparmiatori delle quattro banche poste in risoluzione lo scorso 22 novembre. Il provvedimento è alle ultime limature. «Sì, abbiamo raggiunto un accordo con il Governo italiano sui ristori ai risparmiatori delle quattro banche», ha confermato oggi la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, rispondendo a chi gli chiedeva se vi fosse un'intesa.
Ok del Cdm a decreto, pignoramento dopo 18 rate non pagate
Nello specifico, si legge nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri applica una direttiva Ue che ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg). Il decreto legislativo chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. Vengono individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori).
Nello specifico, si legge nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri applica una direttiva Ue che ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg). Il decreto legislativo chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. Vengono individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori).
Recependo i contenuti dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo. Viene previsto che la Banca d'Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell'immobile in caso di inadempimento prevede l'applicabilità solo per i futuri contratti. È stata altresì prevista l'assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola. Ed è stata estesa a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha “inadempimento” da parte del consumatore.
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