venerdì 26 dicembre 2014

Terremoto nei rifiuti a Terracina, il Consiglio di Stato: “Via la Servizi Industriali”

Terremoto nei rifiuti a Terracina, il Consiglio di Stato: “Via la Servizi Industriali”

consiglio stato
Il Consiglio di Stato dà ragione alla De Vizia: la Servizi Industriali non ha diritto a gestire la raccolta rifiuti. E’ stata pubblicata in queste ore la sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa, che conferma quanto già deciso dal Tar nello scorso giugno. Quest’ultimo aveva annullato l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta di Latina Scalo contestandole la genericità dell’avvalimento, in quanto non risultavano precisati i mezzi e le risorse da utilizzare nell’espletamento del servizio, per i quali l’ormai ex gestore si era appoggiato ad un’altra società, la Te.am.
“Il Tar – si legge ora nella sentenza – ha correttamente applicato l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui nel caso in cui l’impresa concorrente priva dei requisiti di capacità necessari a partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici faccia ricorso all’avvalimento per surrogare tale carenza, è indispensabile, al di fuori dell’avvalimento infragruppo, che tanto nel rapporto giuridico tra le imprese in forza delle quali avviene il ‘prestito’ dei requisiti, quanto nella dichiarazione di impegno che l’ausiliaria deve rendere nei confronti dell’amministrazione, siano debitamente specificate le risorse ed i mezzi aziendali messi a disposizione dell’impresa concorrente, al fine di rendere l’avvalimento pienamente verificabile dalla stazione appaltante ed evitare l’elusione delle norme sulla partecipazione alle gare d’appalto”.
Per il Consiglio di Stato “risulta evidente come il contratto d’avvalimento tra Servizi Industriali e la Te.am. e la connessa dichiarazione di impegno di quest’ultima nei confronti del Comune di Terracina non rispondano ai requisiti minimi di specificità e determinatezza, essendo in essi presente unicamente la riproduzione della formula di legge [lett. d) ed f) dell’art. 49, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, sopra citate] e, per contro, carente qualsiasi indicazione in ordine alle risorse aziendali dell’ausiliaria sottostanti ai requisiti di capacità concretamente messi a disposizione in favore dell’impresa concorrente, e con le quali le parti hanno inteso surrogare la mancanza qualificazione tecnica e finanziaria di quest’ultima”.
Respinti poi tutti gli argomenti della Servizi Industriali e del Comune per impedire il subentro della De Vizia. Ma respinta anche la richiesta di quest’ultima di avere un risarcimento danni superiore ai 150mila euro stabiliti dal Tar.

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