venerdì 31 maggio 2013

Maternità anticipata: breve guida

Maternità anticipata: breve guida

06 maggio 2013 | Pubblicato da:  | Commenti: 1 | In: Blog
Maternità anticipata: breve guida
La maternità anticipata è un periodo di interdizione dal lavoro che precede il periodo diastensione obbligatoria (congedo di maternità della durata di cinque mesi) e il congedo parentale.

Per quali motivi si può richiedere?

Può essere chiesta dalla gestante nei mesi che precedono l’interdizione obbligatoria dal lavoro, in alcuni casi particolari:
  • quando insorgono problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza ed è consigliato un periodo di riposo oppure caso di gravi complicanze della gravidanza o di forme morbose della gestante che possono essere aggravate dalla gravidanza. La legge tutela lo stato di salute della gestante e del nascituro;
  • quando le condizioni di lavoro non lo consentono poiché l’ambiente di lavoro potrebbe non essere considerato salubre e potrebbe mettere a rischio la gravidanza o la salute della donna e del bambino;
  • quando le mansioni di lavoro della gestante sono un pericolo per la gravidanza (es. sollevare pesi, gestire solventi chimici ecc.) e il datore di lavoro non può spostare la lavoratrice su altre attività.

Chi può farne domanda

La maternità può essere richiesta ovviamente dalle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, ma come sappiamo ci sono altri tipi di contratti e collaborazioni  nel mondo del lavoro. Hanno dunque diritto alla maternità anticipata anche:
  • le lavoratrici a progetto e categorie assimilate (lavoratrici coordinate e continuative);
  • le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali;
  • le associate in partecipazione;
  • le libere professioniste che versano i contributi nella gestione separata, purché si astengano effettivamente dalla attività lavorativa durante i periodi tutelati.
La maternità anticipata spetta anche alle lavoratrici parasubordinate http://bit.ly/104Iddl via @6sicuro
L’astensione dal lavoro dovrà essere attestata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente o associante in partecipazione o della libera professionista.

Come si richiede

Di seguito i passaggi per ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro
  • recarsi nella sede di competenza dell’Ispettorato del Lavoro (è possibile compilare il modulo direttamente lì) appena si ha la certezza di essere incinte (nel caso di un lavoro insalubre o pregiudizievole alla salute del bambino e della madre) oppure appena sopraggiungano le condizioni di complicanze della gestazione;
  • portare un certificato originale del ginecologo del servizio sanitario nazionale (oltre a una fotocopia se il certificato è rilasciato da un medico privato) che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e tutto quanto accerti che la gravidanza è a rischio (diagnosi e prognosi) oppure che l’attività lavorativa mette in pericolo la gestazione.
  • la ASL di competenza, su richiesta dell’Ispettorato del Lavoro, verifica la presenza delle condizioni di rischio sul luogo di lavoro poi invia rapporto del sopralluogo all’Ispettorato del Lavoro;
  • la maternità anticipata viene concessa con provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro e viene spedita con raccomandata al datore di lavoro e alla gestante per conoscenza.
L’ter per la richiesta di maternità anticipata

Trattamento economico

Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, il trattamento economico erogato durante la maternità anticipata è identico a quello concesso per la maternità obbligatoria e consiste in un’indennità economica giornaliera posta a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi ricorrenti della retribuzione.
Nel caso di lavoratrici parasubordinate e libere professioniste l’indennità di maternità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito medio annuo derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nel periodo di riferimento.

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