sabato 23 maggio 2015

ECOREATI: COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE

ECOREATI: COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE
di Claudio Schirru
L’approvazione del Ddl Ecoreati da parte del Senato consegna all’Italia una nuova serie di delitti a carico dell’ambiente punibili per legge. Sono stati 170 i senatori a favore del provvedimento, 20 i contrari e 21 gli astenuti. Si conclude così un percorso avviato nei primi mesi del 2014 dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
Sono stati introdotti nello specifico nuovi reati tra i quali quelli di “inquinamento ambientale”, “disastro ambientale”, “traffico e abbandono di materiale radioattivo”, “impedimento del controllo” e “omessa bonifica”. Raddoppiati inoltre i termini di prescrizione per i delitti contro l’ambiente, mentre è confermata l’eliminazione dal provvedimento del divieto di utilizzo della tecnica di ricerca degli idrocarburi in mare nota come “airgun”.
Ecoreati
Il primo ecoreato introdotto è quello di inquinamento ambientale. Prevede il carcere da 2 a 6 anni, insieme a una sanzione pecuniaria da un minimo di 10.000 a un massimo di 100.000 euro, per chi provoca in maniera abusiva “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Sono inoltre previste aggravanti qualora si verifichino lesioni o morte a carico di una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni i cui effetti si traducano in più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni in caso di lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 nell’eventualità di morte.
Secondo ecoreato introdotto quello di disastro ambientale. Chi verrà ritenuto colpevole di tale delitto riceverà una pena compresa tra i 5 e i 15 anni di reclusione. A costituire tale reato la messa in atto di una delle seguenti pratiche: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Terzo reato ambientale introdotto è quello relativo al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. La condanna in questo caso può comportare, come previsto dall’art. 452-sexies, dai 2 ai 6 anni di reclusione e una multa di entità compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro. Soggetto a tali disposizioni è chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
Previsto un aumento della pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; aumento di pena fino alla metà se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.
Segue poi l’ecoreato di impedimento del controllo. La pena in questo caso va dai 6 mesi ai 3 anni di carcere e interessa chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
Il quinto ecoreato introdotto è quello di omessa bonifica. Prevede una condanna da 1 a 4 anni di reclusione e una multa di importo compreso tra i 20.000 e gli 80.000 euro. Soggetto è chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.
In caso di pericolo per l’ambiente di natura colposa e non dolosa si applicano le pene previste per l’ecoreato corrispondente (inquinamento ambientale o disastro ambientale) ridotte di un terzo. Viene inoltre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, ad eccezione dei casi in cui i beni appartengano a persona estranea al reato.
Non si applica la confisca qualora “l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato luoghi”.
Previsto inoltre un percorso a parte in caso di illeciti amministrativi, che non abbiano provocato danni o pericoli concreti a “risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.
Aggravanti e attenuanti
Sono previsti aumenti di pena qualora i reati avvengano all’interno di “aree protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o nel caso in cui vengano danneggiate specie animali o vegetali protette”; associazione a delinquere di stampo mafioso, con pene aumentate da un terzo fino alla metà se vi sono coinvolti “pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.
Introdotto infine l’aggravante ambientale, valida nel caso in cui venga commesso l’illecito con la precisa intenzione di produrre un danno all’ambiente. Le pene potranno in questo caso essere incrementate fino alla metà.
Vengono invece ridotte le pene in caso di delitti colposi anziché dolosi, con riduzione che va da un terzo a due terzi, come per ravvedimento operoso. In quest’ultimo caso il periodo di reclusione verrà ridotto della metà fino ai due terzi qualora il soggetto che ha commesso l’illecito si adoperi al ripristino dello stato originario dei luoghi “prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado”.
Collaborare in maniera concreta alla ricostruzione dei fatti, e all’individuazione degli autori dei delitti, contribuendo al buon esito delle indagini può comportare una riduzione della pena da un terzo alla metà.

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