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Fecondazione eterologa






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Notizie > Italia

Consulta: sulla fecondazione eterologa i giudici valutino la sentenza di Strasburgo che lascia liberi i governi

Cronologia articolo22 maggio 2012Commenti (8)

In questo articoloArgomenti: Sanità
Corte Costituzionale
Severino Antinori
Maria Paola Costantini
Ponzio Pilato
Università Europea
Austria
Marilisa D'Amico
Firenze



Storia dell'articolo

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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2012 alle ore 21:20.



Accedi a My Sentenza tecnica della Consulta sulla fecondazione eterologa. «La Corte Costituzionale - si legge in una nota - si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale» del divieto di fecondazione eterologa fissato dalla legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, «sollevata dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano, restituendo gli atti ai giudici rimettenti per valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria), sulla stessa tematica».



La Consulta rimanda dunque gli atti ai tribunali di Firenze, Catania e Milano, a cui si erano rivolte alcune coppie sterili sollevando la questione di costituzionalità, e li invita a esaminare la questione alla luce della sentenza emessa il 3 novembre 2011 dalla Camera grande della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo: la Corte aveva legittimato, di fatto, il no al ricorso alla donazione di ovuli e sperma in vitro per avere un figlio stabilito da un Tribunale austriaco, impedendo così a due coppie il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, cioè con un donatore esterno alla coppia.





Il caso austriaco

In Austria la normativa sulla fecondazione assistita consente solo la donazione di gamete maschile in vivo, e non in vitro, e vieta la donazione di gamete femminile.



La sentenza stabiliva che la decisione del Tribunale austriaco non era in violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo. La Corte aveva dunque deciso che non c'era stata la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione dei diritti dell'uomo.



Le reazioni

«La Corte costituzionale, in pratica, ha deciso di non decidere», commenta Maria Paola Costantini, uno dei legali delle coppie sterili i cui casi sono giunti oggi davanti alla Corte per decidere sulla possibilità di ricorrere alla donazione di gameti esterni alla coppia per concepire un figlio. Il legale accoglie dunque la sentenza con parziale soddisfazione: «Se avesse dichiarato costituzionalmente legittimo il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge italiana, nel nostro Paese questa pratica non sarebbe stata possibile per molti anni».



Per Alberto Gambino, ordinario di diritto civile e direttore del dipartimento di scienze umane dell'Università Europea di Roma la Corte «ha lasciato aperta la questione in ordine a conflitti del divieto con altri principi costituzionali, non dando così una lettura definitiva».



Secondo Barbara Pollastrini, del Pd, la sentenza della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa «è la conferma di una legge confusa che presenta contorni di inapplicabilità». «La vicenda non è chiusa - aggiunge -. Ora tornerà ai singoli tribunali. Il dispiacere è per quelle coppie che dovranno continuare altrove il loro doloroso "turismo" procreativo».



«Quella della Corte è una decisione interlocutoria, coi cui la Consulta dà spazio ai giudici che poi torneranno di fronte alla Corte stessa», dice anche l'avvocato Marilisa D'Amico, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Milano e legale di alcune coppie.



Invece Severino Antinori definisce la sentenza di oggi come una «decisione da Ponzio Pilato, è una vergogna». «Farò disobbedienza civile - annuncia - ed entro un mese comincerò a Roma con la fecondazione eterologa».



L'articolo 4 della legge 40 vieta la fecondazione eterologa

La legge 40 consente il ricorso alla procreazione medica assistita solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».



Sono vietate la clonazione umana, e soprattutto la fecondazione eterologa (art. 4), cioè con un donatore esterno alla coppia, punto su cui da diversi tribunali (Firenze, Catania, Milano) sono state avanzate questioni di legittimità a seguito dei ricorsi delle coppie.



Questioni respinte al mittente oggi dalla Consulta alla luce della sentenza della Corte europea di Strasburgo del novembre 2011 che giudicava legittimo il divieto alla eterologa.



Vietata inoltre qualsiasi sperimentazione sull'embrione, nonché «qualsiasi forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gametì. Su quest'ultimo punto ruota la polemica sulla diagnosi genetica pre-impianto, di fatto vietata anche alle coppie con motivi concreti di timore per eventuali tare genetiche ereditarie, per il semplice motivo che a prescindere dall'esito dell'esame l'embrione non è selezionabile. Tra i passaggi più contestati, contenuti nel capitolo "Misure a tutela dell'embrione", quello che prevede la creazione di embrioni finalizzata «ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque non superiore a tre».



In sostanza, si possono produrre un massimo di tre embrioni, cifra ritenuta da molti esperti troppo bassa, e per di più tutti e tre da impiantare insieme, il che può aver contribuito all'incremento di parti trigemellari nel nostro paese.



D'altra parte l'impianto contemporaneo è l'unica soluzione, dal momento che la legge 40 vieta la crioconservazione degli embrioni stessi (permessa invece quella dei gameti) fatti salvi gravi e temporanei motivi di salute della madre, che possono portare a una crioconservazione in vista del trasferimento «da realizzare non appena possibile».



Proprio questi ultimi due punti sono già stati dichiarati illegittimi nell'aprile del 2009 dalla Corte Costituzionale.



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