mercoledì 1 giugno 2016

Si avvicina il Tax Day, ecco chi non paga né Imu e né Tasi.

Si avvicina il Tax Day, ecco chi non paga né Imu e né Tasi. Attenzione alle trappole

Le novità di quest'anno che riguardano le abitazioni principali. Lo schema delle scadenze. Le insidie da cui difendersi nel momento della compilazione

Le mani reggono la sagoma in carta di una casa
Ci sono novità riguardo alle tasse sulla casa
Redazione Tiscali
Si avvicina la data fatidica del 16 giugno, il temuto Tax Day, e i cittadini si chiedono quale tributo elargire allo Stato sotto forma di saldo e acconto in base alla dichiarazione dei redditi, e di prima rata – nel caso – delle due patrimoniali sulla casa, Imu e Tasi. Quest’anno tuttavia ci saranno delle novità.

Nè Imu né Tasi per l'abitazione principale

In primo luogo, come spiega la pagina Patrimoni&Finanza del Corriere Economia, “mancherà il gettito della Tasi sull’abitazione principale che quest’anno ha conquistato la libertà anche dalla tassa sui servizi indivisibili erogati dai comuni”. Prima era esentata solo dall’Imu. Il risparmio medio dovrebbe essere di circa 220 euro. C’è da dire, inoltre, che i comuni non potranno ritoccare all’insù le aliquote del 2015, e, nel caso lo vogliano proprio fare, potranno agire solo a vantaggio dei contribuenti.
Secondo quanto calcolato dal Sole 24 Ore saranno quasi 20 milioni le prime case esentate . Tuttavia i proprietari dovranno stare attenti nel compilare il modello F24 o il bollettino. Non potranno limitarsi a ricopiare quello dello scorso 16 dicembre, perché potrebbero esserci delle novità di cui tener conto. Vediamo allora di capire meglio come ci si deve comportare, circa l’Imu e la Tasi, seguendo l’utile schema fornito dal Corriere e dal Sole.

Chi sarà esonerato

Chi risulta proprietario solo dell’abitazione principale potrà snobbare la scadenza del 16 giugno, almeno per quanto riguarda le imposte sugli immobili.

Case date in comodato

Su questo fronte le abitazioni date in uso gratuito ai familiari non sono più assimilabili all’abitazione principale. Su tali immobili sono dunque dovuti ora sia l’Imu che la Tasi. E’ previsto tuttavia uno sconto del 50 per cento sulla base imponibile, ma solo se il contratto di comodato, registrato, ha come soggetti parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l’immobile come abitazione principale. Dunque solo quando il comodato avviene tra padri e figli e viceversa. Salva l’esistenza inoltre di  altre condizioni richieste dalla legge.
In primo luogo il comodante non deve essere proprietario di nessun altro immobile abitativo in Italia e deve avere la residenza dove si trova l’immobile dato in comodato.

Riassumendo riguardo alle scadenze (da schema Corriere):

16 giugno – Versamento della prima rata di acconto Imu e Tasi, calcolato con le aliquote del 2015. Sono però escluse da tutt’e due le imposte le abitazioni principali e relative pertinenze tranne gli immobili accatastati come A1, A8 e A9.
16 dicembre – Versamento del saldo Imu e Tasi in base alle regole stabilite dal Comune per il 2016. Sono escluse da tutt’e due le imposte le abitazioni principali e relative pertinenze tranne gli immobili accatastati come A1, A8 e A9.

Novità

Dal 2016 sono esenti da Tasi, oltre che da Imu, le abitazioni principali con esclusione di quelle accatastate come A1, A8 e A9.
I Comuni non possono aumentare per il 2016 le aliquote Imu e Tasi rispetto al 2015.
Per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) la base imponibile è ridotta del 50% ma sono previsti rigidi requisiti.
Per le abitazioni affittate a canone concordato è prevista sia per Imu che per Tasi una riduzione del 25% della base imponibile.

Case assimilate alle abitazioni principali (schema Sole 24 Ore)

Quest’anno, come già si diceva, l’assimilazione regala l’esenzione dalla Tasi, e vale in media 220 euro di risparmio d’imposta, prendendo in esame la rendita-tipo delle prime case (625,58 euro) e l’aliquota media applicata nel 2015 dai Comuni italiani (2,09 per mille). Potrebbe essere il caso, ad esempio, dell’ex dimora coniugale assegnata dal giudice nell’ambito di una separazione. Il perimetro delle abitazioni assimilate, però, è cambiato molte volte negli ultimi anni, tra parificazioni di legge e decisioni dei sindaci. Dal 2016 sono automaticamente eliminate le assimilazioni delle case concesse in comodato ai parenti di primo grado, decise nel 2015 da circa 1.700 Comuni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 maggio). Di conseguenza, chi l’anno scorso ha pagato la Tasi su questi immobili come se si trattasse di prime case, quest’anno dovrà utilizzare le aliquote generiche dell’Imu (ed eventualmente della Tasi) che il Comune applica agli "altri fabbricati", oppure quelle specifiche previste per le case in prestito. Dopodiché, il proprietario dovrà verificare se la base imponibile può essere ridotta del 50% applicando l’agevolazione nuova di zecca introdotta nel 2016 per legge in tutti i Comuni. La differenza per i proprietari delle oltre 900mila abitazioni in comodato non è da poco, perché oltre agli importi cambiano anche i codici tributo da usare nel modello F24. (V. Sole)

Affitti e terreni agricoli

In alcune situazioni il calcolo dell’acconto cambia perché è cambiata la disciplina di legge. Succede con le case affittate a canone concordato, per le quali la legge di Stabilità 2016 ha introdotto uno sconto del 25% che può essere applicato fin dal 16 giugno. Ma succede anche con i 60 milioni di particelle catastali contenenti terreni agricoli, per i quali quest’anno si torna alla classificazione della circolare 9/1993 (che di fatto esenta molti terreni di collina), con in più l’esenzione per tutti terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, anche se situati in pianura. (V. Sole)

Le decisioni dei Comuni

Anche dove la normativa e le condizioni di utilizzo sono rimaste invariate, un’occhiata alle delibere comunali conviene darla (la fonte ufficiale è il sito delle Finanze, www.finanze.it). È la situazione, tra l’altro, degli oltre 11 milioni di case che non sono utilizzate come abitazione principale, né date in affitto o in uso gratuito. Se il Comune avesse deciso un aumento, il rincaro è comunque “congelato” per il 2016 e può essere ignorato (con la sola eccezione degli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto). Se invece ci fosse una riduzione di aliquota, il contribuente potrebbe scegliere di approfittarne fin da subito, calcolando una prima rata pari al 50% del “nuovo” prelievo. Altra possibilità è quella di pagare tutto il 16 giugno, confidando sul fatto che le aliquote quest’anno non potranno vedere altri aumenti: una chance interessante, ad esempio, per chi possiede solo la prima casa (ora esente) e qualche terreno agricolo che genera imposte ridotte. (V. Sole)

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